In base alla Convenzione della Nazioni Unite sulla tortura del 1987, si definisce tale “qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche”.
In base alla Convenzione della Nazioni Unite sulla tortura del 1987, si definisce tale “qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche”.