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sabato, 10 Ottobre, 2026

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Ddl antisemitismo: fra anti-antisemitismo e antisionismo

Dopo l’attacco del 7 ottobre si registra un numero consistente di atti di discriminazione antisemita, «almeno due volte al giorno», ha sostenuto la dottoressa Ottolenghi, presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane nel convegno del 3 Giugno. Lo scrittore Erri De Luca è stato duramente contestato per le sue dichiarazioni sullo Stato di Israele; lo scorso 25 aprile, a Milano, la Brigata Ebraica è stata fischiata e scacciata.

Il lettore attento avrà notato come nell’ultimo esempio si celi una credenza ancestrale che risale direttamente al Medioevo; nei primi due casi, invece, c’entra sempre la stessa cosa: Israele. Eccolo, il grande snodo! Israele: la terra promessa, la speranza del popolo eletto e il grande revival ideologico di fine Ottocento. È opportuno ricordare, infatti, che il sionismo fu ideato da Theodor Herzl come via di fuga e alternativa concreta dopo secoli di persecuzioni, sebbene inizialmente non fosse molto apprezzato dall’ambiente ebraico stesso. Sarà solo dopo la Seconda guerra mondiale che il sionismo conquisterà i cuori, l’identità e gli interessi economici dell’Occidente (e non solo).

La parola sionismo secondo il dizionario Treccani indica un «movimento politico e ideologia volti alla creazione di uno Stato ebraico in Palestina (da Sion, nome della collina di Gerusalemme)». L’attualità pone di fronte a una questione: oggi gli antisionisti hanno un problema con l’antisemitismo? L’antisionismo può essere definito come il limite estremo della sottile soglia che lo separa dall’antisemitismo?

Qui entra in gioco il DDL 1627, proposto dal senatore Gasparri, approvato al Senato e ora in attesa di conferma da parte della Camera. Si tratta di un disegno di legge sull’antisemitismo che trova le sue fondamenta teoriche nella definizione operativa formulata nel 2016 dall’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance).

Il testo si articola in quattro articoli:

  • L’Articolo 1 adotta integralmente la definizione dell’IHRA.
  • L’Articolo 2 prevede che i Ministeri competenti nel contrasto all’antisemitismo (Difesa, Giustizia, Interno, Istruzione e Merito, Università e Ricerca) adottino iniziative di formazione iniziale e permanente del personale, dedicate allo studio della cultura ebraica e all’analisi dei casi di antisemitismo.
  • L’Articolo 3 demanda a un apposito regolamento la definizione delle misure volte alla prevenzione e alla tempestiva segnalazione di atti a carattere razzista o antisemita nell’ambito scolastico e universitario. Il comma 2 specifica inoltre le sanzioni applicabili al personale preposto in caso di violazione dei doveri di vigilanza e segnalazione.
  • L’Articolo 4 integra l’articolo 604-bis del Codice Penale: prevede che la pena della reclusione da due a sei anni si applichi anche quando la propaganda, l’istigazione o l’incitamento si fondino sull’ostilità, sul disprezzo o sulla violenza contro gli ebrei, i loro beni e i luoghi di culto, nonché sulla negazione della Shoah o del diritto all’esistenza dello Stato di Israele.

L’ultimo Rapporto annuale sull’antisemitismo in Italia (2025) ha evidenziato un’impennata storica degli atti di odio, con un totale di 963 casi registrati a livello nazionale (concentrati soprattutto in Lombardia e nel Lazio) e 18 aggressioni fisiche accertate sul territorio: un incremento drammatico rispetto agli anni precedenti.

Daris De Vecchi

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