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domenica, 28 Aprile, 2024

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Ai.Bi: LE NOVITÀ FONDAMENTALI DELLA RIFORMA DELLA LEGGE SULL’AFFIDO

In Commissione Giustizia della Camera è iniziato l’esame per una riforma molto attesa: quella sull’affido. Cristina Riccardi, vicepresidente Ai.Bi., evidenzia i tre punti nodali per imprimere all’accoglienza familiare temporanea la svolta storica da tutti auspicata

 

In questi giorni, la Commissione Giustizia della Camera sta esaminando la proposta di legge  delega per la “Riforma dei procedimenti per la tutela e l’affidamento dei minori”, presentata come  prima firmataria dall’Onorevole Stefania Ascari (M5S). Si tratta di una legge ambiziosa che punta a  mettere a punto un testo condiviso da tutte le forze politiche e recepisca anche le indicazioni provenienti dalle associazioni e le realtà da tempo impegnate in questo settore, Ai.Bi. in testa. Proprio Ai.Bi, insieme al Forum delle Associazioni Familiari, aveva contribuito alla stesura della  presentazione e approvazione della legge 149/2001. Una buona legge che, però, per via degli  inevitabili cambiamenti sociali avvenuti nel corso degli anni, necessita ora di un aggiornamento:  aggiunte, limature e anche una piena applicazione. 

Cristina Riccardi, vicepresidente e delegata alle politiche familiari di Ai.Bi., illustra quali sono le  proposte che verranno portate all’attenzione della commissione. 

  1. Risorse per il settore e rimodulazione dei rapporti tra enti pubblici e privati Lamentiamo spesso la mancanza di risorse nel sistema-affido. I servizi tutela minori e i servizi  affido hanno subìto tagli a partire, soprattutto, della crisi economica del 2008: sono presenti sul  territorio nazionale a macchia di leopardo. D’altro canto, ci sono associazioni, cooperative,  fondazioni che da ancor prima della legge 184/83, che ha normato l’affido, si occupano di  accoglienza. Un patrimonio di esperienza inestimabile che deve diventare risorsa sfruttata al 100%  per i bambini e le famiglie che ne hanno bisogno. 

AiBi, ispirandosi al sistema sanitario e scolastico, propone canali paralleli ma dialoganti tra  pubblico e privato: un privato qualificato con standard essenziali di servizio pari al pubblico che, a  sua volta alleggerito, potrebbe alzare anche il proprio livello di prestazione. Un sistema certo da  progettare con cura, per non rischiare il venir meno di responsabili ultimi. In sostanza un sistema  di accreditamento

  1. Garanzia della tutela legale del minore

La Convenzione di NY del 1989 sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e la Convenzione di  Strasburgo del 1996 riconoscono il diritto dei minori a essere difesi da un avvocato in tutti i  procedimenti giudiziali che lo riguardano.

Le norme procedurali previste all’Art. 8 della legge n. 149/2001 – entrate in vigore solo nel 2007 in  seguito a una serie di deroghe – non sono mai entrate in capillare funzione. Questo articolo  prevede la figura di un avvocato per l’accertamento dell’adottabilità  

Noi proponiamo la nomina di un avvocato che sia in grado di assistere e difendere il minore fin  dal momento in cui questi si trova “fuori famiglia”, a garanzia del fatto che vengano rispettati i  diritti dei bambini come avviene per le parti adulte coinvolte. 

L’avvocato dovrebbe monitorare l’andamento del progetto di affido familiare o in comunità  familiari e promuovere ogni azione a protezione dei suoi interessi e diritti. 

  1. Riconoscimento giuridico delle case-famiglia

Come soprattutto le vicende degli ultimi anni hanno dimostrato, c’è un’enorme confusione rispetto alle tipologie delle strutture di accoglienza dei bambini e ragazzi allontanati dalle famiglie  d’origine. Alla voce “casa famiglia” corrispondono sia comunità educative che comunità famigliari e case-famiglia vere e proprie. 

È fondamentale distinguere i diversi tipi di accoglienza che devono rispondere ai diversi bisogni dei bambini e dei ragazzi.  

Da anni Ai.Bi., con il Forum delle Associazioni Familiari, propone il riconoscimento giuridico delle  Case-Famiglia intesa come presidio di solidarietà sociale in cui una famiglia costituita da due  persone adulte, uomo e donna coniugati o meno, con o senza figli, vivano in modo stabile. In  simile contesto la funzione genitoriale è a carico della coppia, benché possano essere previsti  supporti di tipo educativo. La proposta del Forum prevede poi la definizione della comunità di tipo  famigliare (con almeno un adulto residente) e le comunità educative (con educatori professionali,  presenti con modalità “a rotazione”). Il “grado di familiarità” è ciò che dovrebbe definire le diverse  strutture di accoglienza. Fermo restando che ciò che serve ad un bambino per una crescita il più  possibile serena, è una famiglia.

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