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lunedì, 29 Aprile, 2024

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Blocco dei licenziamenti: il difficile equilibrio tra salvaguardia dell’occupazione e limitazione alla libertà imprenditoriale

Come noto, tra i numerosi interventi messi in atto dal Governo durante l’emergenza epidemiologica, finalizzati a salvaguardare l’occupazione, vi è stato il ‘blocco dei licenziamenti’, con decorrenza a far data dal 17 marzo 2020, secondo quanto previsto dall’art. 46 del decreto Legge n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), blocco poi esteso al 17 agosto 2020 dall’art. 80 del decreto Legge n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), successivamente al 31 marzo 2020 dalla legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. legge di Bilancio) e, come da ultimo intervento normativo, al 30 giugno 2021 (c.d. Decreto Sostegno).

Se la misura emergenziale in esame è applicabile ad alcune categorie di licenziamenti, quali i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 3 Legge n. 604/1966) e i licenziamenti collettivi (Legge n. 223/1991), è invece esclusa per altre categorie, ad esempio per i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività e per i licenziamenti intimati in caso di fallimento, nell’ipotesi in cui non è previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne è disposta la cessazione.

Preme rilevare che, poichè il divieto è stato normativamente espressamente previsto soltanto per i licenziamenti per giustificato motivo intimati ex art. 3 L. 604/1966 (norma pacificamente non applicabile ai licenziamenti dei dirigenti),  tale blocco è stato inteso si dovesse applicare a tutte le categorie dei lavori dipendenti, ad eccezione dei dirigenti.

Con recente e molto discussa ordinanza del 2021, il Tribunale di Roma ha invece ritenuto di dover estendere anche alla categoria dei dirigenti la fattispecie del blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (Trib. Roma, sez. III lavoro, ordinanza del 26 febbraio 2021).

Il Tribunale ha così ribadito che la ratio del blocco, ispirata ad un criterio di solidarietà sociale, permette di evitare che le conseguenze economiche della pandemia si traducano nella soppressione immediata di posti di lavoro, riverberandosi negativamente sui lavoratori e anche, secondo il Tribunale, sui dirigenti.

L’esclusione della categoria dei dirigenti dal blocco dei licenziamenti, infatti, porrebbe un problema di irragionevolezza in contrasto con il principio di uguaglianza, sancito dall’art. 3 della Costituzione.

Ma cosa dire, invece, del principio di libertà di iniziativa economica, sancito dall’art. 41 della Costituzione italiana?

Orbene, mentre in Italia, il Tribunale di Roma ha riconosciuto, come visto, la legittimità del blocco dei licenziamenti, in Spagna, il Tribunale di Barcellona, con sentenza n.283 del 15 dicembre 2020, ha rilevato che la misura del blocco dei licenziamenti, la c.d. prohibicion de despido, valida fino al 31 maggio 2021, fosse assolutamente contraria alla libertà di iniziativa economica dell’imprenditore, sancita sia a livello nazionale (art. 38 della Costituzione spagnola) che a livello comunitario (art. 38 della Carta europea dei diritti fondamentali).

È evidente, infatti, come rilevato dal Tribunale spagnolo, che la libertà di iniziativa economica dell’imprenditore, che si declina sia nel diritto dell’imprenditore ad intraprendere un’attività di impresa, sia in quello di dirigerla e svilupparla, decidendo gli assetti organizzativi della propria azienda, sia stata fortemente sacrificata dalla normativa emergenziale, al pari degli altri diritti e libertà fondamentali.

Occorre precisare che ciò che appare contrario alla libertà di iniziativa economica dell’imprenditore non è tanto il blocco dei licenziamenti, quanto la sua continua reiterazione che, secondo la maggior parte della dottrina e secondo il Tribunale spagnolo, determina un’inevitabile compressione della libertà di iniziativa economica dell’imprenditore.

Pur nella evidente analogia di norme, i due provvedimenti emessi rilevano come, se certamente la tutela e la salvaguardia delle posizioni lavorative costituiscono un corollario fondamentale in una società democratica, altrettanto non può, tout court, disconoscersi un principio di tutela della libera imprenditorialità, sancito, come visto, non solo dalla Costituzione italiana, ma anche dalla normativa europea.

In tale difficile equilibrio tra tutele costituzionali, non resta che attendere ulteriori interventi a garanzia della ripresa sociale ed economica del Paese e di tutti i diritti costituzionalmente garantiti.

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